Regolamento per la Professione di Geometra
Regolamento per la Professione di Geometra
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Ordinamento Professionale
REGIO DECRETO 11 febbraio 1929, n. 274.
Regolamento per la professione di geometra.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929).
Art. 1
Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti Tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Art. 2
Presso ogni Collegio è costituito l’Albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.
Art. 3
Riguarda la tenuta dell’Albo professionale. Vedi il D. L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che detta nuove norme sui consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni interne professionali.
Art. 4
Per essere iscritto nell’Albo dei geometri è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
c) avere conseguito uno dei diplomi indicati nell’art. 1.
In nessun caso possono essere iscritti nell’Albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art. 5
La domanda per l’iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l’aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti (1)
1) atto di nascita;
2) certificato di residenza;
3) certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
5) uno dei diplomi indicati nell’art. 1.
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo; ma è consentito il trasferimento da un Albo all’altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’Albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati pure non essendo essi iscritti nell’Albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l’esercizio della professione, possono essere iscritti nell’Albo ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l’iscrizione nell’Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Gli impiegati suddetti non possono, però anche se iscritti nell’Albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti della amministrazione da cui l’impiegato dipende.
È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.
Art. 8
L’Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d’Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l’Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio Nazionale dei Geometri di cui all’art. 15.
Agli uffici a cui deve trasmettersi l’Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall’Albo, nonché di sospensione dall’esercizio della professione.
Art. 9
Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.
Art. 10
La cancellazione dall’Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l’articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato, ovvero d’ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili
b) di trasferimento dell’iscritto in un altro Albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione, sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall’Albo.
L’avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del Presidente del Consiglio.
La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario (1).
(1) Seguiva un altro comma, non riprodotto perché riguardante il vecchio ordinamento sindacale.
Art. 12
L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d’ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa, di uno o più membri.
Il Presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l’incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.
In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l’incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell’incolpato, adotta le proprie decisioni.
Ove l’incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall’Albo o pronunciare la sospensione. Quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall’Albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall’Albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.
Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.
Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, l’iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’Albo.
Se la domanda non è accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’articolo seguente.
Art. 15
Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall’Albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell’art. 11, comma 3°, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni, dalla notificazione è dato ricorso, tanto all’interessato quando al Procuratore della Repubblica, al Consiglio Nazionale dei Geometri.
Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Art. 16
L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;
d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti a fondi rustici; dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative esclusa, comunque, la relazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d’importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.
Art. 18
Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell’art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.
Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:
1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l’ingegnere;
2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
3) la stima, dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.
La funzione peritale od arbitrale, di cui alla lettera p) dell’indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).
Art. 19
La divisione dei fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell’articolo 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.
La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.
Art. 20
La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui alla lettera e) dell’art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g) dello stesso art. 16 sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto articolo 16.
Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i) del predetto articolo 16.
Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell’art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei commi precedenti.
Art. 21
Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del R. Decreto-legge 7 giugno 1928. n. 1431, per l’accettazione degli agglomerati idraulici e per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all’art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.
Art. 22
Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitate anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell’Albo dei geometri.
Art. 23
I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell’Albo dei geometri.
Art. 24
L’oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell’elenco speciale annesso agli Albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l’art. 74 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 257, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nei precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.
Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza dal almeno un anno, alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.
Art. 25
Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusto le disposizioni, degli articoli precedenti, possono essere conferiti dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell’Albo, salvo il disposto dell’articolo 7.
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell’Albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti inscritti nell’Albo, ai quali affidare la perizia e l’incarico.
Art. 26
Spetta al Consiglio del Collegio:
a) di curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di geometra e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;
b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori Pubblici (1).
(1) Il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondere dagli iscritti al Collegio è stato omesso. Vedi in proposito l’articolo 7 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
Art. 27
I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenuta dell’Albo e, in generale, l’esercizio della professione (2).
(2) Seguivano altri due commi riguardanti lo scioglimento del Consiglio. Vedi ora in proposito gli artt. 8 e 9 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
Art. 28 e 29
Omessi perché contenenti norme di carattere transitorio.
LEGGE 25 aprile 1938, n. 897 – Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi (stralcio).
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 152 del 7 luglio 1938).
Art. 1
Gli ingegneri, gli architetti e chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.
Art. 2
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli Albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.
Si omettono i successivi articoli relativi alla custodia degli Albi professionali in quanto la materia è regolata ora dal D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE
23 novembre 1944, n. 382 – Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali (3)
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 98 del 23 dicembre 1944).
Capo I
DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI
E COLLEGI PROFESSIONALI
Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell’Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine o Collegio, ai termini dell’art. 1 del Regio Decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell’Albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall’Assemblea degli iscritti nell’Albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l’Assemblea. Il Presidente deve in ogni modo convocare l’Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3
L’Assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.
L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l’ora per la eventuale votazione di ballottaggio.
L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4
Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.
Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l’iscrizione nell’Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6
Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7
Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’Albo nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’Albo (1).
(1) “I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
“Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
“La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento dal Presidente del Consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (Art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536)
Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.
Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti nell’Albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette.
Art. 9
Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.
Capo II
DELLE COMMISSIONI CENTRALI (1)
Art. 10
Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall’articolo 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia e sono formate da undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.
La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.
Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente Capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell’articolo 5, comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall’assemblea ed è formata di nove componenti.
Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.
Art. 13
I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quelli in cui scade la Commissione centrale.
Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all’elezione si presume la rinunzia all’ufficio di componente del Consiglio.
I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.
Art. 14
I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.
Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’Albo per le spese del proprio funzionamento.
CAPO II
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15
I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell’Albo. Essi possono essere rieletti.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.
Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.
Art. 16
Per la validità, delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell’Albo.
Art. 17
Per l’adempimento delle funzioni indicate nell’art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
Si omettono i capi IV e V contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.
DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1949-
Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 59 del 12 marzo 1949).
Art. 1
Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 600.
Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.
Art. 2
Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall’art. 1 del Decreto Legislativo 3 settembre 1946, n. 261.
Art. 3
Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4
E’ irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all’art. 2.
Art. 5
Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell’ufficio del Consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
L’ufficio del Consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell’ufficio del Consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del collegio al Consiglio nazionale.
Il Consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.
Art. 6
Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.
Art. 7
Il Presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall’art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.
Art. 8
Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.
Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 9
La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.
Art. 10
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria.
La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio del collegio.
Art. 11
Il Segretario redige processo verbale delle sedute.
Il processo verbale deve contenere:
a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta;
b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
c) l’indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e) le firme del Presidente e del Segretario.
Art. 12
In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.
Art. 13
È in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rinvio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14
I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all’art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.
Ogni elaborato redatto dal Geometra dovrà essere autenticato con l’apposizione del timbro professionale attestante che il Geometra possiede i requisiti prescritti dalla legge. (C.P. – Art. 348 abusivo esercizio di una professione).
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000.
C.C. – Art. 2231
Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato alla iscrizione di un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso salvo il diritto del prestatore di opera ai rimborsi delle spese incontrate ed un compenso adeguato alla utilità del lavoro compiuto.
LEGGE 25 APRILE 1938, N. 897
Art. 1 – ….. I Geometri…. non possono esercitare la libera professione se non sono iscritti agli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti.
LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e Collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo.
AUTORITÀ ED ENTI SONO PREGATI DI ATTENERSI STRETTAMENTE ALLA DISPOSIZIONE DI LEGGE E DI NON RICEVERE ELABORATI, O DARE INCARICHI PROFESSIONALI AI NON ISCRITTI NELL’ALBO DEI LIBERI PROFESSIONISTI